Cass. civile, sez. II del 2019 numero 13680 (21/05/2019)




In tema di revocazione del testamento per sopravvenienza di figli, il disposto dell'art. 687 c.c., comma 1, ha un fondamento oggettivo, riconducibile alla modificazione della situazione familiare rispetto a quella esistente al momento in cui il de cuius ha disposto dei suoi beni, sicché, dovendo ritenersi che tale modificazione sussista non solo quando il testatore riconosca un figlio ma anche quando venga esperita nei suoi confronti vittoriosamente l'azione di accertamento della filiazione, il testamento è revocato pure nell'ipotesi in cui si verifichi il secondo di tali eventi in virtù del combinato disposto dell'art. 277 c.c., comma 1, nonchè dell'art. 687 c.c., senza che abbia alcun rilievo il fatto che la dichiarazione giudiziale di paternità o la proposizione della relativa azione abbiano ad intervenire dopo la morte del de cuius, né che quest'ultimo, quando era in vita, non avesse voluto riconoscere il figlio, pur essendo a conoscenza della sua esistenza.

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