Cass. civile, sez. II del 2015 numero 9486 (11/05/2015)



Deve ritenersi sussistente la responsabilità disciplinare del notaio che roga la compravendita dopo l’ordinanza sindacale circa l’effettuazione della lottizzazione di terreni a scopo edificatorio senza la prescritta autorizzazione, nonostante in seguito il provvedimento sia dichiarato illegittimo all’esito del procedimento penale, dovendosi infatti ritenere che la trascrizione della predetta ordinanza, pur poi cancellata con effetti ex nunc, avrebbe dovuto porre il notaio nella condizione di rendersi conto delle vicende giuridiche del terreno, atteso che la regolarità della condotta del notaio, a fini disciplinari, deve essere valutata al momento della stipula dell’atto, e che le valutazioni riservate al notaio con riferimento alla validità dell’atto devono effettuarsi con un giudizio ex ante, per non esporre le parti alle conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla stipula di un atto nullo, dovendosi ritenere violato il divieto imposto dall’art. 28 della legge notarile di ricevere atti espressamente proibiti dalla legge, è violato nel momento stesso della redazione dell’atto rogato dal professionista, in quanto la ricezione dell’atto stesso segna il momento di consumazione istantanea dell’illecito.

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