Cass. civile, sez. II del 2015 numero 7044 (08/04/2015)



Al fine di stabilire la divisibilità o meno di un'area comune a due fabbricati, appartenenti a diversi proprietari e destinata all'accesso ai fabbricati stessi, in due porzioni distinte da attribuire in proprietà esclusiva a ciascuna delle parti, il giudice di merito deve tener conto della diminuzione del valore complessivo dell'area a seguito della divisione, nonché degli effetti di tale divisione sulla efficienza, funzionalità e comodità fra le parti, mentre è irrilevante, ai predetti fini, la deduzione di frequenti dissidi fra le parti così da rendere impossibile l'uso comune dell'area.
Va aggiunto che la divisione di un bene, ai sensi dell'art. 1112 c.c., non può comportare limitazioni al contenuto dei diritti precedentemente esercitati o comunque spettanti ad uno dei condividenti, ipotesi che si verificherebbe, nel caso in esame, ove la divisione venisse ad incidere sull'area originariamente utilizzata da entrambi i condividenti sulla intera superficie dello spiazzo comune e per una destinazione (accesso agli immobili di entrambe le parti con adeguato spazio di manovre) che verrebbe meno nella sua originaria consistenza.
(Fattispecie in cui i giudici del merito avevano imposto il mantenimento della comunione sulla parte dell'immobile relativa all'area di ingresso ai fondi, atteso che la divisione avrebbe comportato il venir meno della sua originaria consistenza, impedendo l'accesso agli immobili di entrambe le parti con adeguato spazio di manovre).

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