Cass. civile, sez. II del 2015 numero 24291 (27/11/2015)



Per la configurabilità di un patto successorio c.d. istitutivo è sufficiente una convenzione con la quale alternativamente si istituisce un erede o un legato ovvero ci si impegna a farlo in un successivo testamento, cosicché nella prima ipotesi la convenzione stessa, in quanto avente ad oggetto la disposizione di beni afferenti ad una successione non ancora aperta, è idonea ad integrare un patto successorio (ordinariamente vietato), senza alcuna necessità di ulteriori atti dispositivi.

Ai fini della configurazione della violazione del divieto di patti successori, la rinuncia ai diritti spettanti ad un soggetto in qualità di legittimario deve essere espressa in modo non equivoco. Non si configura l'ipotesi suddetta nel caso in cui, con scrittura privata, venga determinato il conguaglio ritenuto dovuto e riferito al valore di beni trasferiti a due soggetti dalla madre, mentre ancora in vita.

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