Cass. civile, sez. II del 2015 numero 12158 (11/06/2015)



L'interpretazione della volontà del testatore espressa nel testamento, si risolve in un accertamento in fatto demandato al giudice di merito cui è riservata la scelta e la valutazione degli elementi di giudizio più idonei a ricostruire detta volontà, con la possibilità di avvalersi, in tale attività interpretativa, delle regole ermeneutiche di cui all'art. 1362 c.c., con gli opportuni adattamenti per la particolare natura dell'atto, con la conseguenza che ove tale operazione è aderente a dette regole e la statuizione è sorretta da congrua e logica motivazione, la stessa esula dal sindacato di legittimità.

In tema di distinzione tra erede e legatario, ex art. 588 c.c., l'assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale (c.d. istitutio ex re certa) ove il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nella universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire singoli, determinati beni.

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