Cass. civile, sez. II del 2014 numero 8886 (16/04/2014)




In virtù del corretto inquadramento dei criteri ermeneutici relativi alle clausole contrattuali e ponendo riferimento all’ambito di operatività del disposto dell’art. 1475 c.c., si è statuito che per spese accessorie della compravendita devono intendersi solo quelle necessarie alla conclusione del contratto e non anche quelle relative ad attività prodromiche che non hanno alcun rapporto di strumentalità e causalità per la conclusione del contratto stesso, come, per l’appunto, quelle inerenti alla predisposizione, da parte di un terzo, del preventivo testo del relativo contratto preliminare, il cui incarico, è stato conferito dal promittente venditore, che perciò, riveste la qualità di effettivo committente dell’opera professionale compiuta dal professionista, per l’appunto, incaricato.

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