Cass. civile, sez. II del 2014 numero 2917 (10/02/2014)




Il venditore deve rispettare il rapporto volumetrico che determina un vincolo a carattere pubblicistico e il diritto d’uso a favore dei condomini, con la conseguente nullità del contratto ove sia omessa tale inderogabile destinazione, esclusa solo per i parcheggi realizzati in eccedenza, mentre nell’ipotesi di insufficienza di posti è stato considerato legittimo il godimento turnario.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 2014 numero 2917 (10/02/2014)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti