Cass. civile, sez. II del 2014 numero 22168 (20/10/2014)



In tema di successioni testamentarie, è estranea al fedecommesso de residuo l'imposizione dell'obbligo di conservazione dei beni, rimanendo la sostituzione comunque nulla, ai sensi dell'art. 692, comma V, c.c. in quanto sussiste l'elemento della duplice vocazione in ordine successivo.

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