Cass. civile, sez. II del 2014 numero 20989 (06/10/2014)



L’ individuazione della normativa applicabile al recesso di un consorziato da un consorzio di urbanizzazione, in assenza di una disciplina contrattuale specifica sul punto, impone di accertare puntualmente la volontà manifestata nello statuto, al fine di verificare la prevalenza di quella in materia di condominio ovvero di quella in materia di comunione, anche in tema di ricadute sui diritti esercitabili dal consorziato e sugli effetti prodotti dal recesso o dalla rinuncia ai beni comuni sull'obbligo di contribuire alle spese per la manutenzione degli stessi e per la gestione dei servizi relativi, non potendo trovare applicazione l'art. 1104, comma I, c.c., per il quale l'obbligo del partecipante di contribuzione alle spese cessa con la rinuncia al proprio diritto, bensì la norma di cui all'art. 1118 c.c., per il quale il condomino non può, rinunciando alle cose di proprietà comune, sottrarsi alle spese per la loro conservazione, laddove lo statuto o l'atto costitutivo non manifestino espressamente una volontà in tal senso. Nei consorzi di urbanizzazione per la disciplina dei beni in proprietà comune ai consorziati e posti al servizio delle proprietà esclusive dei medesimi, dunque, in difetto di diversa disciplina contenuta nell'atto costitutivo o nello statuto, trovano applicazione le norme sul condominio e, tra esse, l'art. 1118 c.c. ad esclusione dell'art. 1104 c.c.

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