Cass. civile, sez. II del 2014 numero 20136 (24/09/2014)




Il provvedimento con il quale il Tribunale, in composizione collegiale, decide rigettando la domanda volta ad ottenere la revoca di un amministratore condominiale cessato dalla carica per scadenza del termine annuale, non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 cost. ma reclamabile davanti alla Corte di Appello così come disposto dall'art. 64 delle disp. att. c.c. E ciò in quanto in presenza della disposizione di cui all'art. 64 non è applicabile l'art. 111 cost., che svolge la sua funzione di garanzia soltanto in presenza della mancata previsione di specifici mezzi di impugnazione.

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