Cass. civile, sez. II del 2014 numero 13224 (11/06/2014)



La risoluzione per impossibilità sopravvenuta è ipotizzabile anche per il contratto preliminare con riferimento all'unica prestazione cui le parti risultano obbligate, e cioè la prestazione della futura attività necessaria per la formazione del contratto definitivo; tuttavia di norma, la morte di una delle parti non dà luogo alla risoluzione per impossibilità sopravvenuta del contratto preliminare, in quanto, come nella specie, nella posizione del defunto subentra l'erede, salve le poche eccezioni, legislativamente determinate, di posizioni giuridiche intrasmissibili mortis causa .

L'eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione, per potere determinare, ai sensi dell'art. 1467 c.c., la risoluzione del contratto richiede la sussistenza di due necessari requisiti: da un lato, un sopravvenuto squilibrio tra le prestazioni (ossia l'alterazione del sinallagma contrattuale), non previsto al momento della conclusione del contratto e, dall'altro, la riconducibilità della eccessiva onerosità sopravvenuta ad eventi straordinari ed imprevedibili, che non rientrano nell'ambito della normale alea contrattuale.

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