Cass. civile, sez. II del 2014 numero 11991 (28/05/2014)




L’accoglimento dell’eccezione di prescrizione presuntiva è preclusa in tutte le ipotesi in cui il debitore ammetta di non aver estinto il debito ovvero contesti, anche per implicito, l’entità della somma richiesta, circostanza, quest’ultima, implicante, in ogni caso, il riconoscimento della sia pur parziale permanenza del rapporto controverso e l’incompatibilità col presupposto richiesto per l’applicazione della prescrizione presuntiva, costituito dalla presunzione di avvenuta estinzione del debito.

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