Cass. civile, sez. II del 2013 numero 253 (08/01/2013)




In tema di spese di gestione condominiale, la norma consente la ripetibilità delle spese sostenute dal singolo partecipante alla comunione, in caso di trascuranza degli altri, limitatamente a quelle necessarie alla conservazione della cosa, ossia al mantenimento della sua integrità, in modo che duri a lungo senza deteriorarsi. Ne restano quindi esclusi gli oneri occorrenti soltanto per la sua migliore fruizione, come l’illuminazione di un immobile, o per l’adempimento di obblighi fiscali, come l’accatastamento.

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