Cass. civile, sez. II del 2013 numero 22632 (03/10/2013)



Qualora il legittimario non possa aggredire la donazione più recente eseguita in favore di un donatario non coerede, mancando la condizione di esercizio dell'azione quale quella di aver accettato l'eredità con beneficio d'inventario, egli non potrà aggredire la donazione meno recente eseguita in favore del coerede, se non nei limiti in cui risulti dimostrata l'insufficienza della donazione più recente a reintegrare la sua quota di riserva. Pertanto, nel caso di specie, la reintegrazione delle quote di legittima deve tener conto dell'eccedenza disponibile ricevuta dal legittimario contro cui è stata proposta l'azione di riduzione, detratto il valore della donazione effettuata in favore del donatario non coerede.

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 2013 numero 22632 (03/10/2013)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti