Cass. civile, sez. II del 2013 numero 18352 (31/07/2013)




Deve escludersi la sussistenza in capo al comodatario del possesso ad usucapionem sul box auto avuto in comodato, laddove il proprietario-comodante abbia continuato negli anni a pagare relativamente all’immobile gli oneri condominiali oltre che le imposte, mostrando così di considerare ancora il bene come parte integrante del proprio patrimonio, dovendosi considerare mera detenzione precaria quella del comodatario, revocabile dai concedenti: ne consegue la restituzione del cespite agli eredi del de cuius comodante.

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