Cass. civile, sez. II del 2012 numero 1239 (27/01/2012)



In materia di testamento olografo, il rispetto del principio dell'autografia di cui all'art. 602 c. c. non impedisce che, nell'ambito dello stesso documento, siano enucleabili da un lato un testamento di tale natura pienamente rispondente ai requisiti di legge e, dall'altro, scritti di mano di un terzo apposti dopo la sottoscrizione del testatore - e perciò collocati in una parte del documento diversa da quella occupata dalla disposizione testamentaria - che, come tali non possono invalidare per intero la scheda testamentaria autonomamente redatta dal testatore.

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