Cass. civile, sez. II del 2012 numero 11749 (11/07/2012)




La clausola del contratto preliminare con la quale si conviene di indicare nell'atto definitivo di trasferimento un prezzo inferiore a quello realmente concordato, colpita da nullità, in forza degli artt. 62 e 72 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nella specie applicabili ratione temporis, non è sostituita di diritto, agli effetti dell'art. 1419, comma II, c. c., in quanto la norma imperativa, puramente comminatoria, risultante dai citati articoli, manca dell'elemento rigidamente predeterminato destinato a correggere la clausola nulla ed a combinarsi con l'atto di autonomia privata, affidando comunque alle parti contraenti la quantificazione e l'indicazione dell'esatto corrispettivo.

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