Cass. civile, sez. II del 2011 numero 9797 (04/05/2011)




La cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese non ne determina ipso facto l’estinzione, tale effetto verificandosi solo in conseguenza della definizione di tutti i rapporti pendenti. La società conserva, pertanto, in pendenza di una situazione siffatta, la sua piena capacità processuale tanto attiva che passiva e va evocata in giudizio in persona del suo liquidatore o, in mancanza, di un curatore speciale, nominato ai sensi dell’art. 78 c.p.c..

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