Cass. civile, sez. II del 2011 numero 15509 (14/07/2011)




Il vincolo di destinazione posto dall'art. 18 della L. n. 765/1967 , e dall'art. 26 della L. n. 47/1985, comporta l'obbligo non già di trasferire la proprietà dell'area destinata a parcheggio insieme alla costruzione, ma quello di non eliminare il vincolo esistente, sicché esso crea in capo all'acquirente dell'appartamento un diritto reale d'uso sull'area e non già un diritto al trasferimento della proprietà.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 2011 numero 15509 (14/07/2011)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti