Cass. civile, sez. II del 2007 numero 7116 (23/03/2007)


Ove si possa utilmente censurare in sede di legittimità l'opera del giudice del merito nell'attribuire un determinato significato alla volontà negoziale non può essere considerata idonea la mera critica del convincimento cui quel giudice sia pervenuto operata mediante la mera e apodittica contrapposizione di una differente interpretazione a quella desumibile dalla motivazione della sentenza impugnata, trattandosi di argomentazioni che riportano semplicemente al merito della controversia, il cui riesame non è consentito in sede di legittimità.

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