Cass. civile, sez. II del 2007 numero 24925 (29/11/2007)


La pretesa di restituzione degli importi indebitamente versati inerisce a una obbligazione che ha la sua fonte nella legge, ovvero nell'art.2033 c.c., e che prescinde, come tale, dalla natura del rapporto ultimo intercorso tra il solvens e l'accipiens. Deriva da quanto precede, pertanto, che l'attore, che fa valere un'obbligazione pecuniaria ordinaria, ha diritto di ottenere, oltre alla restituzione della somma indebitamente pagata, gli interessi e, ove risulti provato, anche solo per presunzione, il risarcimento del maggior danno ex art.1224, comma II, c.c.. Per l'attribuzione di tale danno la semplice qualità di imprenditore del creditore rileva come elemento presuntivo idoneo a far ritenere che la somma, se restituita tempestivamente, sarebbe stata reinvestita nell'attività produttiva, con conseguente neutralizzazione degli effetti della svalutazione monetaria.

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