Cass. civile, sez. II del 2006 numero 22840 (24/10/2006)


Anche una società di capitali può essere nominata amministratore del condominio negli edifici, posto che il rapporto di mandato istituito nei confronti delle persone giuridiche, quanto all'adempimento delle obbligazioni ed alla relativa imputazione della responsabilità, è caratterizzato dagli stessi indici di affidabilità che contrassegnano il mandato conferito ad una persona fisica.

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