Cass. civile, sez. II del 2005 numero 6474 (25/03/2005)


Poichè i locali della portineria e dell'alloggio del portiere (art. 1117 n. 2 c.c.), a differenza degli altri beni (art.1117 nn. 1 e 3 c.c.), sono suscettibili di utilizzazione individuale, deve accertarsi se l'atto che li sottrae alla presunzione di proprietà comune contenga anche la risoluzione o il mantenimento del vincolo di destinazione derivante dalla loro natura. In questo secondo caso si tratta di un vincolo reale da trascrivere o di un vincolo meramente obbligatorio propter rem?

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