Cass. civile, sez. II del 2005 numero 14768 (13/07/2005)


Nel caso in cui le parti di un contratto preliminare di vendita immobiliare abbiano convenuto che il pagamento del residuo prezzo debba essere effettuato all'atto della stipulazione del contratto definitivo, l'offerta di cui al comma 2, dell'articolo 2932 del Cc è da ritenere soddisfatta con la domanda di esecuzione specifica di concludere il contratto, essendo tale offerta necessariamente implicita nella domanda. In tale ipotesi, pertanto, deve senz'altro essere emessa la sentenza produttrice degli effetti del contratto non concluso e il pagamento del residuo prezzo deve essere imposto come condizione per il verificarsi dell'effetto traslativo derivante dalla pronuncia del giudice. Deriva, altresì, da quanto precede, che ove la prestazione a carico del promissario acquirente del bene consista, oltre che nel pagamento del residuo prezzo al momento della stipula dell'atto definitivo, anche nell'accollo, da parte del promissario stesso, del mutuo bancario gravante su detto immobile, egli non è tenuto a pagare il prezzo o accollarsi il mutuo, prima del contratto definitivo (o della domanda di esecuzione in forma specifica o della stessa sentenza ex articolo 2932 del Cc), dovendosi imporre l'esecuzione di dette prestazioni in sentenza, come condizione dell'effetto traslativo della proprietà voluto dalle parti con il preliminare.

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