Cass. civile, sez. II del 2004 numero 4016 (27/02/2004)


L'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1464 del Cc (in tema di risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta parziale) richiede, come indefettibile presupposto, che la circostanza sopravvenuta non sia prevedibile, al momento del perfezionamento del contratto, dovendo consistere in un evento che abbia il carattere dell'assolutezza e dell'oggettività, sì da escludere qualsiasi profilo di colpa imputabile. (Nella specie, in applicazione del riferito principio, la Suprema corte ha cassato la sentenza impugnata che aveva applicato la disposizione in esame in una fattispecie in cui, come delineato nella stessa sentenza, la circostanza poi verificatasi successivamente era stata accertata essere prevedibile).

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