Cass. civile, sez. II del 2003 numero 8798 (30/05/2003)


L'interversio possessionis non può avere luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore dalla quale sia consentito desumere che il detentore ha cessato di esercitare il potere di fatto sulla cosa nomine alieno e ha iniziato ad esercitarlo esclusivamente nomine proprio. Tale manifestazione deve essere tale da palesare inequivocabilmente l'intenzione di sostituire al precedente animus detinendi il nuovo animus sibi abendi ed essere specificamente rivolta contro il possessore, in guisa che questi sia posto in condizione i rendersi conto dell'avvenuto mutamento, quindi tradursi in atti ai quali possa riconoscersi il carattere della concreta opposizione all'esercizio del possesso da parte del possessore stesso: tra tali atti, ove non accompagnati da altra manifestazione dotata degli indicati connotati dell'opposizione, non possono ricomprendersi né quelli che si traducono in un'ottemperanza alle pattuizioni in forza delle quali la detenzione era stata costituita, verificandosi in tale caso una ordinaria ipotesi di inadempimento contrattuale, né quelli che si traducono in meri atti di esercizio del possesso, verificandosi in tale caso una mera ipotesi di abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene

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