Cass. civile, sez. II del 2000 numero 854 (26/01/2000)


Nel contratto di locazione finanziaria ("leasing") il concedente è litisconsorte necessario nel processo promosso dall'utilizzatore nei confronti del fornitore per ottenere la risoluzione del contratto per vizi della cosa, oltre al risarcimento dei danni.

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