Cass. civile, sez. II del 1999 numero 5444 (04/06/1999)


La mancanza di coltivazione di un fondo, disgiunta dall' acquisto del possesso di esso da parte di terzi, non può configurarne l' abbandono perché il possesso di un bene, in relazione alla sua natura economico - sociale, può continuare anche virtualmente, purché sia possibile ripristinare il rapporto materiale quando il possessore lo voglia.

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