Cass. civile, sez. II del 1998 numero 984 (02/02/1998)


In caso di vendita di cosa altrui, l' obbligo del venditore può essere adempiuto sia mediante l' acquisto della proprietà della cosa da parte sua, con l' automatico ed immediato trapasso della proprietà al compratore, sia mediante la vendita diretta della cosa stessa operata dal terzo suo proprietario in favore del compratore. In tale ultimo caso, tuttavia, ai fini della valutazione dell' avvenuto adempimento dell' obbligo, è pur sempre necessario che la vendita diretta abbia avuto luogo in conseguenza di un' attività svolta dallo stesso venditore nell' ambito dei suoi rapporti con il proprietario, e che quest' ultimo manifesti, in forma chiara ed inequivoca, la propria volontà di vendere il bene di sua proprietà al compratore. Solo in tal modo, infatti, si realizza, con l' effetto traslativo, quel risultato che il compratore intendeva conseguire e che il venditore s' era obbligato a procurargli.

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