Cass. civile, sez. II del 1998 numero 8728 (03/09/1998)


Il diritto potestativo di riscatto nei confronti dell' acquirente di quota ereditaria, previsto dall' art. 732 cod. proc. civ. a favore dei coeredi, viene ad esistenza solo con la manifestazione di volontà che può essere espressa pure con l' atto introduttivo del giudizio, sempre che tale manifestazione di volontà sia riconducibile al titolare del potere attraverso la sua sottoscrizione di tale atto od il conferimento della procura speciale al difensore tale dovendosi ritenere anche quelle opposta a margine dell' atto o in calce allo stesso.

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