Cass. civile, sez. II del 1998 numero 8442 (25/08/1998)


Nel contratto di compravendita, se è stabilito che il compratore paghi una parte del prezzo specificatamente indicato accollandosi un debito del venditore, quest'ultimo negozio costituisce modalità di adempimento del primo, e pertanto quegli, se ha estinto il debito dell'alienante pagando una somma minore del previsto, non adempie al suo obbligo corrispettivo al trasferimento del bene finché, conformemente al principio di buona fede, non gli corrisponde la differenza del prezzo pattuito.

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