Cass. civile, sez. II del 1998 numero 8357 (24/08/1998)


Alla stregua del principio di autonomia contrattuale, che consente alle parti di avvalersi di strumenti negoziali non tipizzati, è legittima la costituzione di una rendita vitalizia mista con donazione, da intendersi realizzata allorché le parti concludono una convenzione intesa a determinare, insieme allo scambio di attribuzioni patrimoniali tipicamente proprio del contratto di cui agli artt. 1872 e segg. cod. civ., va a vantaggio di una di esse correlativamente eliminando o affievolendo, nella globale economia del rapporto, l'elemento dell'"alea", che, con riguardo allo schema delineato dalle testè citate definizioni, può ritenersi sussistente solo quando, a causa di una ragionevole incertezza sulle possibilità di sopravvivenza del vitaliziato, risulti imponibile una previsione anticipata dei vantaggi e delle perdite cui le parti si accingano ad andare incontro, non anche quando, con riguardo a tabelle statistiche concernenti l'andamento della vita media, e tenendo conto delle condizioni di salute dello stesso vitaliziante, sia invece ragionevole la prognosi di una data finale che consenta la quantificazione degli oneri e vantaggi suddetti.

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