Cass. civile, sez. II del 1998 numero 5225 (26/05/1998)


La "petitio hereditatis" si differenzia dalla "rei vindicatio" in quanto si fonda sulla allegazione dello stato di erede ed ha per oggetto beni riguardati come elementi costitutivi dello "universum ius" o di una quota parte di esso. Ne consegue che mentre l'attore in "rei vindicatio" deve dimostrare la proprietà del bene attraverso una serie di regolari passaggi durante tutto il periodo di tempo necessario per l'usucapione, nella "petitio hereditatis" può, invece, limitarsi a provare la propria qualità di erede ed il fatto che i beni all'epoca dell'apertura della successione fossero compresi nell'asse ereditario.

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