Cass. civile, sez. II del 1998 numero 1201 (06/02/1998)


L' impossibilità di provare il danno nel suo preciso ammontare richiesta dall' art. 1226 cod. civ. come condizione dell' esercizio da parte del giudice del potere di procedere alla liquidazione equitativa, non va intesa in senso assoluto e pertanto deve ritenersi sussistente anche quando in relazione alla peculiarità del fatto dannoso la precisa determinazione del danno si presenti difficoltosa.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 1998 numero 1201 (06/02/1998)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti