Cass. civile, sez. II del 1998 numero 1131 (04/02/1998)


Al fine di ritenere l'esistenza di uno spoglio occulto o clandestino è necessario non tanto che il possessore abbia ignorato il fatto, ma soprattutto che egli si sia trovato nella impossibilità di averne cognizione, onde per escludere la clandestinità è determinante la presenza di persone che in qualsiasi modo rappresentino il possessore o la conoscenza del fatto da parte delle medesime.

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