Cass. civile, sez. II del 1997 numero 8109 (27/08/1997)


Premessa l' applicabilità della norma di cui all' art. 1669, in tema di responsabilità dell' appaltatore verso il committente, anche all' analoga fattispecie di responsabilità del costruttore - venditore verso l' acquirente, deve ritenersi parallelamente applicabile anche la successiva disposizione di cui all' art. 1670 (che disciplina l' ipotesi dell' azione di regresso spettante all' appaltatore nei confronti del subappaltatore stabilendo, per il suo esercizio, un termine di decadenza di 60 giorni) all' ipotesi in cui il costruttore - venditore, chiamato a rispondere, ai sensi dell' art.1669, da parte dell' acquirente, intenda agire contro il soggetto cui aveva affidato la esecuzione (in tutto o in parte) delle opere, con la conseguenza che anch' egli sarà tenuto all' osservanza del termine di decadenza breve, pur non potendosi qualificare il terzo esecutore come subappaltatore in senso tecnico.

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