Cass. civile, sez. II del 1997 numero 7992 (25/08/1997)


Nel caso in cui l'opera eseguita in appalto presenti gravi difetti dipendenti da errata progettazione, il progettista è responsabile, con l'appaltatore, verso il committente, ai sensi dell'art. 1669 c.c., a nulla rilevando in contrario la natura e la diversità dei contratti cui si ricollega la responsabilità, perché l'appaltatore ed il progettista, quando con le rispettive azioni od omissioni - costituenti autonomi e distinti illeciti o violazioni di norme giuridiche diverse - concorrono in modo efficiente a produrre uno degli eventi dannosi tipici indicati nell'art. 1669 cit., si rendono entrambi responsabili dell'unico illecito extracontrattuale e rispondono entrambi, a detto titolo, del danno cagionato; trattandosi di responsabilità extracontrattuale, specificamente regolata anche in ordine alla decadenza ed alla prescrizione, non spiega alcun rilievo la disciplina dettata dagli art. 2226 e 2230 c.c. e si rivela ininfluente la natura dell'obbligazione - se di risultato o di mezzi - che il professionista assume verso il cliente committente dell'opera data in appalto.

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 1997 numero 7992 (25/08/1997)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti