Cass. civile, sez. II del 1997 numero 2174 (11/03/1997)


La ratifica del contratto di vendita immobiliare concluso da un soggetto privo di idoneo potere rappresentativo richiede la forma scritta "ad substantiam", poiché l'art. 1399 cod. civ. impone per la ratifica la medesima forma prescritta per il contratto cui essa si riferisce. (Nella specie la S.C., in riferimento a vendita immobiliare compiuta a nome di una società di persone da un solo socio amministratore in violazione di clausola dell'atto costitutivo richiedente una rappresentanza congiuntiva, ha ritenuto giustificata l'esclusione, da parte del giudice di merito, di un valore di ratifica all'incameramento del prezzo e alla consegna dell'immobile, rappresentanti mere operazioni e non negozi giuridici, ma ha annullato la sentenza impugnata per l'omesso esame della eventuale idoneità al fine in questione di una comunicazione scritta agli acquirenti - asseritamente proveniente da un subentrato amministratore unico - inerente allo svolgimento di una pratica di condono edilizio necessaria ai fini della formalizzazione notarile della compravendita). Nel caso di atto stipulato a nome di una società in nome collettivo da uno solo dei soci amministratori, in violazione della clausola dell'atto costitutivo (regolarmente iscritta nel registro delle imprese a norma dell'art. 2298, primo comma, cod. civ.), la quale, legittimamente derogando alla disciplina del codice civile attributiva del potere di amministrazione e di rappresentanza a ciascuno dei soci, preveda per talune categorie di atti che il potere rappresentativo sia esercitato congiuntamente da determinati soci, non è configurabile una mera causa di annullabilità del contratto ai sensi dell'art. 1425 cod. civ. ma, trova applicazione il principio, secondo cui il contratto posto in essere da chi sia privo del potere di rappresentare il soggetto in nome del quale esso è stipulato costituisce un negozio giuridico inefficace nei confronti dell'interessato, fin quando, eventualmente, questi lo ratifichi, manifestando inequivocabilmente la volontà di rendere operante nei propri confronti l'atto concluso dal "falsus procurator".

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