Cass. civile, sez. II del 1997 numero 12298 (04/12/1997)
È sufficiente, per la configurazione della responsabilità solidale, che la condotta illecita si inserisca nella medesima direzione nella quale le precedenti cause operarono, contribuendo anche solo a protrarne gli effetti (nella specie, è stato ritenuto responsabile il cessionario del diritto d'uso, il quale ha tollerato le opere, in precedenza costruite, che costituivano causa delle dannose infiltrazioni all'immobile di proprietà dei danneggiati).