Cass. civile, sez. II del 1996 numero 7259 (07/08/1996)


L' azione di riduzione del legittimario è di natura personale (in quanto diretta a rivendicare non lo specifico bene posseduto dal beneficiario dell' atto di liberalità, bensì a far valere sul valore di detto bene le proprie ragioni successorie dopo l' accertamento della sua qualità) ma non obbligatoria (in quanto non diretta ad ottenere l' adempimento di un' obbligazione a cui sia connaturale l' istituto della messa in mora). Ne consegue che alla prescrizione dell' azione che tutela il diritto del legittimario non è applicabile l' art. 2943, ultimo comma, cod. civ., che è idoneo ad interrompere la prescrizione solo di diritti obbligatori.

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