Cass. civile, sez. II del 1995 numero 4465 (20/04/1995)


In virtù della natura pubblicistica del vincolo di destinazione che l'art. 18 della legge 6 agosto 1967 n. 765 ha imposto sulle aree di parcheggio pertinenti ai fabbricati ed alle esigenze di carattere generale che stanno alla base dell'imposizione del detto vincolo, nelle ristrutturazioni di edifici preesistenti alla sua entrata in vigore che comportino la realizzazione di fabbricati dotati di spazi di parcheggio, questi, entro i limiti quantitativi stabiliti dalla legge, restano assoggettati alla disciplina di cui alla citata disposizione normativa e, quindi, al diritto d'uso dei proprietari dei fabbricati stessi e delle relative porzioni.

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