Cass. civile, sez. II del 1995 numero 4361 (19/04/1995)


La servitù coattiva di scarico, di cui all'art. 1043 cod. civ., può essere domandata per liberare il proprio immobile sia dalle acque sovrabbondanti potabili o non potabili, provenienti da acquedotto o da sorgente esistente nel fondo o dallo scarico di acque piovane, sia dalle acque impure, risultanti dal funzionamento degli impianti agricoli od industriali o degli impianti e servizi igienico-sanitari di edifici. Il testo legislativo, infatti, non impone una distinzione tra acque impure ed acque luride, intese queste ultime come le acque di scarico delle latrine, poiché anche queste sono impure né è dato alcun criterio di distinzione tra le une e le altre, trattandosi pur sempre di acque. Il riferimento alle acque impure contenuto nel secondo comma dell'art. 1043 cod. civ. è fatto perciò unicamente per stabilire che, in questo caso, la servitù coattiva va subordinata all'adozione di idonee cautele per impedire pregiudizi e molestie al fondo servente, ne consegue che, ai fini della costituzione della servitù non è il grado od il tipo di impurità delle acque ad assumere rilevanza, sebbene, piuttosto, la possibilità o meno di adottare le precauzioni anzidette. E, pertanto, non è giustificata, nemmeno sotto questo profilo, un'interpretazione restrittiva della norma in questione, dal momento che il livello della moderna tecnologia consente sicuramente di realizzare ogni opportuna cautela, nel senso voluto dalla legge, anche per gli scarichi di acque luride.

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