Cass. civile, sez. II del 1995 numero 4011 (06/04/1995)


La presunzione stabilita dall' art. 1988 cod. civ. nel caso di ricognizione di debito (come in quello di promessa di pagamento) la quale riguarda l' esistenza di una "causa debendi" che obbliga il dichiarante a corrispondere al destinatario della dichiarazione ciò che forma oggetto del riconoscimento, non viene meno per il fatto che nella dichiarazione ricognitiva si faccia riferimento quale fonte dell' obbligazione ad un negozio intercorso fra l' autore della dichiarazione stessa ed un soggetto diverso da quello che in questa viene riconosciuto come creditore, atteso che tale riferimento, senza incidere sulla presunzione anzidetta e sul conseguente onere del dichiarante di provare l' inesistenza del rapporto fondamentale, dimostra nel dichiarante medesimo la piena consapevolezza che l' obbligazione da lui riconosciuta come propria era originariamente sorta nei confronti di altri soggetti. Pertanto, in siffatta ipotesi, al fine di vincere la presunzione derivante dal riconoscimento, il dichiarante ha l' onere di provare l' inesistenza di vicende giuridiche intermedie in forza delle quali il debito originariamente sorto nei confronti di un terzo si è trasferito in capo al destinatario della dichiarazione ricognitiva.

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