Cass. civile, sez. II del 1995 numero 3566 (25/03/1995)


Le obbligazioni del professionista forense sono obbligazioni non di risultato, ma di mezzi, sicché l' inadempimento non può essere desunto dal mancato raggiungimento del risultato utile cui mira il cliente, ma soltanto da specifica responsabilità professionale, con riguardo alla natura ed alla modalità dell' attività esercitata.

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