Cass. civile, sez. II del 1995 numero 1981 (22/02/1995)


Non sussiste indebito soggettivo, con il conseguente diritto del "solvens" alla ripetizione, ove un soggetto abbia adempiuto un debito altrui, con la consapevolezza di non essere debitore, non potendo tale pagamento considerarsi effettuato in situazione di errore, salva la surrogazione del "solvens" nei diritti del creditore, ai sensi dell' art. 2036 comma 3 cod.civ..

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