Cass. civile, sez. II del 1995 numero 195 (05/01/1995)


L'obbligo del compratore di pagare l'imposta di registro quale spesa inerente alla vendita, fissato dall'art. 1475 cod. civ. nel rapporto con l'alienante, si estende alla sopratassa ed alla penalità dovute in caso di mancata registrazione nei termini, per l'indisciplinabilità, nel rapporto interno, degli effetti propri dell'inadempimento contrattuale e di quello fiscale, mentre la solidarietà fra i contraenti sancita dalla legge di registro vale solo nei rapporti con l'amministrazione finanziaria.Non sussiste ipotesi di indebito soggettivo (art. 2036 cod.civ.), con il conseguente diritto del "solvens" alla ripetizione, nel caso in cui il compratore abbia pagato l' imposta comunale sull' incremento di valore degli immobili (INVIM), dovuta dal venditore, sapendo di non essere debitore, non potendo tale pagamento considerarsi effettuato in situazione di errore. In siffatta ipotesi si ha soltanto surrogazione del "solvens" nei diritti del creditore ai sensi dell' art. 2036, terzo comma, cod. civ. ed il debito di restituzione resta debito di valuta essendo esso costituito da una somma di danaro sin dalla origine del rapporto.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 1995 numero 195 (05/01/1995)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti