Cass. civile, sez. II del 1995 numero 12650 (11/12/1995)


Il contratto con il quale una parte si obbliga a prestare ad un altra, per tutta la durata della vita, servizi, assistenza e cure personali in corrispettivo della cessione di un bene immobile, va qualificato come negozio atipico, il quale, pur essendo affine a quello di rendita vitalizia, se ne differenzia per lo "intuitus personae" che determina la scelta dell' obbligato, nonché per il carattere non meramente patrimoniale e per l' infungibilità delle prestazioni, consistenti in un "facere", invece che in un "dare", come nel vitalizio tipico, e cioè in una serie di prestazioni di carattere essenzialmente morale e spirituale, quali la compagnia, l' accompagnamento ed il sostegno morale in favore dell' anziano (nella specie, la parte, in corrispettivo della cessione della nuda proprietà di un immobile, si era obbligato a prestare all' ottantunenne cedente, per tutta la durata della vita dello stesso, il servizio e l' assistenza completa di cui lo stesso aveva bisogno, nonché a lasciare, entro un mese, la propria occupazione, per dedicarsi esclusivamente alla detta assistenza).

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