Cass. civile, sez. II del 1994 numero 7649 (05/09/1994)


L'art. 1656 cod. civ., che vieta all'appaltatore di dare in subappalto l'esecuzione dell'opera o del servizio, quando non sia stato autorizzato dal committente, non richiede che il consenso di quest'ultimo sia specificatamente riferito ad un determinato soggetto e non esclude, quindi, che esso sia preventivo e generico non essendo tale autorizzazione incompatibile con l'intuitus personae che caratterizza il rapporto di appalto dato che il committente rimane estraneo al subappalto e che, nell'ambito del rapporto principale, la sua autorizzazione indica solo che la fiducia riposta nell'appaltatore si estende alla bontà ed oculatezza della scelta del subappaltatore.Il diritto (del committente) di recedere dal contratto di appalto in ogni momento, ai sensi dell' art. 1671 cod. civ., tenendo indenne l' appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno, non può essere più esercitato dal committente che, proponendo domanda di risoluzione per inadempimento, abbia innescato il procedimento di valutazione comparativa dei comportamenti delle parti non più arrestabile "ad libitum" mediante il recesso, soprattutto se nel giudizio l' appaltatore abbia a sua volta proposto domanda riconvenzionale di risoluzione per inadempimento del committente.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 1994 numero 7649 (05/09/1994)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti