Cass. civile, sez. II del 1994 numero 7592 (30/08/1994)


L'estinzione del mandato per morte del mandante non fa venir meno l'obbligo di rendiconto del mandatario, che deve adempierlo nei confronti degli eredi del mandante.L'azione di rendiconto nei confronti del mandatario comporta anche un giudizio sulla responsabilità connessa allo svolgimento concreto delle attività inerenti al mandato, nel quale il mandatario deve fornire la prova non soltanto delle somme incassate e dell'entità e causale degli esborsi, ma anche di tutti gli elementi di fatto sulle modalità di esecuzione dell'incarico utili per la valutazione dell'operato del mandatario stesso, in relazione ai fini perseguiti, ai risultati raggiunti ed ai criteri di buona amministrazione e di condotta prescritti dagli artt. 1710 - 1176 cod. CIV..

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