Cass. civile, sez. II del 1994 numero 7145 (29/07/1994)


L' azione di annullamento del contratto per violenza ( art. 1434 cod. civ.) e quella di rescissione per lesione ( art. 1448 cod. civ.) presentano diversità sia del "petitum" che della "causa petendi" con la conseguenza che, avanzata domanda di rescissione per lesione, la proposizione della domanda di annullamento per violenza è inammissibile in appello per il suo carattere di novità ( art. 345 cod. proc. civ.), atteso che il profilo della violenza non può ritenersi compreso nel tema di indagine introdotto dall' azione di rescissione, avente ad oggetto l' approfittamento dello stato di bisogno in cui versi il contraente più debole, perciò indotto a concludere un negozio lesivo dei propri interessi.

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